
Repertorio n° 6.797
Raccolta n° 2.726
Allegato "A"
ARTICOLO 1
Nel comune di Guspini é costituita un'Associazione
Turistica "PRO-LOCO" con sede in Provincia di Cagliari.
La Pro Loco é sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione
Regionale, che può esercitarla anche tramite enti pubblici
appositamente delegati.
ARTICOLO 2
L'Associazione ha il compito di provvedere al miglioramento e allo sviluppo turistico della Località.In particolare essa deve:
ARTICOLO 3
La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Gupini ed
eventualmente nelle zone contermini, individuate di intesa con i Comuni
interessati.
Proventi
ARTICOLO 4
proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria amministrazione ed allo svolgimento delle proprie attività sono:
ARTICOLO 5
possono essere soci della Pro Loco tutti i Cittadini, anche non residenti, che godano del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione ed Enti, Ditte e persone giuridiche che siano comunque interessi allo sviluppo dell'Industria Turistica.
ARTICOLO 6
soci effettivi possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti
ed aggregati.
Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua il
cui importo é stabilito dall'assemblea dei soci in ragione
di £.5.000.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria,
conferiscono contribuzioni straordinarie.
Sono soci benemeriti coloro che hanno arrecato particolari
benefici morali e materiali all'associazione.
Sono soci aggregati i minori degli anni 18 che sono tenuti
al pagamento di una quota annua di importo inferiore a quello
stabilito per i soci ordinari, fissato in £.3.000.
ARTICOLO 7
tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione
devono dare l'adesione per iscritto. Sulle ammissioni di
nuovi soci decide il Consiglio di Amministrazione della
Pro Loco. Eventuali cause di non ammissione, limitate alla
mancanza di requisiti civili e politici, dovranno essere
motivate agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda.
Contro la decisione che respinge la domanda d'ammissione
é ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Non possono
essere accettati nuovi soci nei 90 giorni precedenti il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 8
Tutti i soci hanno diritto di voto fatta eccezione per
i soci aggregati che hanno voto consultivo. Per la elezione
alla carica di consigliere di amministrazione dopo il primo
anno di vita della stessa, occorre che la qualità di socio
sia posseduta da almeno un anno.
I soci aggregati non possono essere eletti componenti del
Consiglio di Amministrazione.
Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni
dell'Associazione, e frequentarne i locali, nonché usufruire
del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita
offerta dall'Associazione.
ARTICOLO 9
La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità e
indegnità.Contro il provvedimento di esclusione é ammesso
ricorso al Collegio dei Probiviri.
Organi dell'Associazione
ARTICOLO 11
I Soci sono convocati una volta all'anno dal Presidente in Assemblea Generale ordinaria e tutte le volte che occorra in forma straordinaria, mediante avviso, almeno otto giorni prima, possibilmente a domicilio, e sempre con manifesto affisso all'esterno della sede e all'albo del Municipio o con altra forma di pubblicità di uso locale.
ARTICOLO 12
L'Assemblea Generale dei soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:
ARTICOLO 13
I soci sono riuniti in Assemblea Generale straordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, o quando il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, lo ritenga necessario, o quando sia richiesta la convocazione con domanda firmata da almeno un quarto dei soci.
ARTICOLO 14
Copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale viene inviata all'Assessorato Regionale al Turismo ed all'Organo Regionale Rappresentativo delle Associazioni Pro Loco che possono far partecipare all'Assemblea un proprio rappresentante senza diritto di voto.
ARTICOLO 15
L'Assemblea Generale é regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per le variazioni dello Statuto per le quali é richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti all'Associazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione che può avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, un'ora dopo.
ARTICOLO 16
L'Assemblea nomina il proprio presidente,
il segretario e due scrutatori. Godono del diritto di elettorato,
attivo e passivo, i soci che abbiano versato la quota associativa
per l'anno in corso ed i soci benemeriti.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ciascun
socio non può rappresentare più di un socio.
Il Presidente dell'Associazione che termina il proprio mandato
non può presiedere l'Assemblea convocata per la elezione
degli Organi dell'Associazione.
ARTICOLO 17
Nell'Assemblea Generale ordinaria il Presidente
dell'associazione fa la relazione sull'attività svolta
e la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di
previsione e dà lettura della relazione del Collegio dei
Revisori sdei Conti.
I soci possono fare tutte le proposte che ritengono opportune
per il buon andamento dell'Associazione e per lo sviluppo
delle attività turistiche locali.
b)IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 18
I membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di
almeno sette, sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto,fra
i soci che abbiano almeno un anno di anzianità associativa.
Del Consiglio fanno parte inoltre di diritto, con voto deliberativo,
due rappresentanti del comune di cui uno della minoranza.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i due Vice
Presidenti, il Segretario ed il Cassiere. Tutte le funzioni
dei membri del Consiglio sono gratuite. Gli eletti durano
in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se
nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri,
si provvede alla sostituzione con il primo,o con i successivi,
dei non eletti,quali risultano dallo scrutinio di votazione
dell'Assemblea.
In mancanza, l'Sssemblea provvederà alla relativa elezione.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti
in carica debbono convocare entro 30 giorni l'assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
ARTICOLO 19
Il Consiglio é l'organo d'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non
riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea
medesima.
Il Consiglio in particolare:
ARTICOLO 20
Il consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro
invito del Presidente o quanto almeno un terzo dei componenti
ne presenti domanda scritta. Gli avvisi di convocazione
sono invitati ai Consiglieri con lettera raccomandata almeno
5 giorni prima della riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli oggetti
da trattarsi e l'ordine dei lavori. Non potranno essere
discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno a meno
che la maggioranza dei membri non ne dichiari l'urgenza
chiedendo l'immediata trattazione. Le riunioni del Consiglio
sono valide con la presenza della maggioranza dei voti e
in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto
non può essere dato per rappresentanza. Il Consigliere che
non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato
motivo viene considerato decaduto; alla sua sostituzione
si provvede ai sensi del precedente art.18.
ARTICOLO 21
Una copia dell'avviso di convocazione del Consiglio viene inviata all'Assessorato Regionale al Turismo che può far presenziare alla riunione del Consiglio un proprio rappresentante.
c)DELLA PRESIDENZA
ARTICOLO 22
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento é sostituito dai Vice Presidenti i quali operano congiuntamente, e, in mancanza di questi, da un consigliere da loro designato. Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell'Associazione non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali. In particolare convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea: redige gli ordini del giorno, dispone per gli atti occorrenti per l'esplicazione delle attività dell'Associazione; cura l'esecuzione dei provvedimenti e dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea; assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio.
d)DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti é costituito
da tre componenti, eletti fra i soci dell'Assemblea. I Revisori
durano in carica quattro anni. Essi esaminano periodicamente
ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità
sociale, redigendo ogni volta apposito verbale.
Esaminano in particolare, il bilancio di previsione ed il
conto consutivo, formulando in proposito relazione che deve
essere letta all'Assemblea dei soci. Se invitati dal Presidente
possono presenziare alla sedute del Consiglio di Amministrazione.
e)DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 24
Il Collegio dei Probiviri é composto di tre membri effettivi
di cui uno nominato dal Comune e due supplenti eletti dall'Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri nomina tra i membri effettivi
il proprio Presidente che dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni
controversia tra i singoli soci, tra gli organi sociali,
tra gli organi sociali e i soci.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto
segreto.
ARTICOLO 25
Il Consiglio nomina il Segretario che può essere scelto tra i Consiglieri ed i soci, e, ove occorra, in base ad apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea, assume gli impiegati per il funzionamento dell'Ufficio.
ARTICOLO 26
Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza, ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro, provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali; controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.
f)DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO 27
L'Esercizio Finanziario comincia con il 1°Gennaio e termina con il 31 Dicembre.
ARTICOLO 28
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione, rispettivamente entro il 30 Novembre ed il 31 Gennaio.
ARTICOLO 29
Il servizio di cassa dell'Associazione verrà disimpegnato da un istituto bancario, mediante ordini d'incasso e mandati di pagamento, ovvero mediante conto corrente bancario e postale.Ogni operazione dovrà essere annotata su apposito registro.
g)MODIFICAZIONE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale col voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti, e ratificata dall'Assesorato Regionale al Turismo, quindi trasmessa in copia all'Organo Regionale Rappresentativo delle Associazioni Pro Loco della Sardegna.
ARTICOLO 31
Lo scioglimento della Pro Loco non potrà essere deliberato che dall'Assemblea Generale, e dovrà essere votato da almeno tre quarti dei soci iscritti.
ARTICOLO 32
In caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno
devoluti sulla base delle determinazioni assunte dall'Assesorato
Regionale al Turismo. Per quanto non previsto nel presente
statuto si applicano, compatibilmente, le norme del Codice
Civile che regolano le Società.
Giuseppe Cambosu; Renato Sanna; Evaristo Pusceddu; Lampis
Fausto; Serci Silvia; Giovanni Felice Tuveri; Rinaldo Ruggeri;
Oreste Italo Valerio Tocco; Gian Franco Garau; Cara Alberto;
Francesco Cadeddu; Pischedda Angelo Mario; Podda Virgilio;
Silvio Mancosu; Ariu Aldo; Pudda Giovanni; Lampis Eraldo;
Antonio Matta; Liscia Francesco; Giovanni Battista Patteri
Sergio Floris notaio
Associazione Turistica Pro Loco - Via San Nicolo' - 09036 Guspini (Cagliari) - Sardegna