Pro Loco Guspini
PRO LOCO DI GUSPINI
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1

Nel Comune di Guspini è costituita una Associazione turistica "PRO-LOCO", con sede in Provincia di Cagliari.

La Pro loco è sottoposta alla vigilanza dell'Amministratore Regionale, che può esercitarla anche tramite Enti Pubblici apposittamente delegati, nonchè tramite l'UMPLI che è Organismo di secondo grado di coordinamento ed assistenza.

ART.2

L'Associazione ha il compito primario di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località. In particolare essa deve:

  • riunire tutti coloro (Enti, Albergatori, Esercenti, Operatori Economici ecc.) che hanno interesse allo sviluppo della località;
  • tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed artistico della località;
  • assumere o promuovere iniziative intese a preservare ed a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche della località;
  • assumere, promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire le conoscenze e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, a richiamare ospiti ed a favorire le condizioni di soggiorno;
  • promuovere, attuare e coordinare manifestazioni ed iniziative di interesse turistico;
  • assistere i turisti;
  • promuovere la realizzazione di impianti reccettivi, pubblici esercizi, ritrovi ed impianti turistico-sportivi;
  • svolgere attività intesa a richiamare l'attenzione delle competenti Autorità su specifici problemi locali la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente, un beneficio alle attività turistiche locali;
  • sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico
  • compilare e tenere aggiornato un apposito registro dei locali da affitare a scopo di villeggiatura, corredato di tutti i dati neccessari;
  • sorvegliare costantemente la osservanza dei prezzi e delle tariffe eventualmente discutendole e faccendole corregere dalle competenti Autorità;
  • istituire un apposito ufficio di informazioni turistiche che sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta, che riguardi il turismo nella località ed in sardegna e di fornire ai viaggiatori ed ai turisti tutte quelle notizie di cui possono avere bisogno per la scelta dell'eventuale soggiorno o itinerario, quali indirizzi, tariffe, onorari, programmi, ecc.;


ART.3

La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Guspini ed eventualmente nelle zone contermini, individuate di intesa con i Comuni interessati.

PROVENTI

ART.4

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria amministrazione ed allo svolgimento delle proprie attività sono:

  • le quote degli associati;
  • eventuali contributi del comune e di altri enti pubblici o privati;
  • eventuali donazioni
  • proventi di gestione o iniziative stabili o occasionali.

DEI SOCI

ART.5

Possono essere soci della Pro Loco tutti i cittadini, anche non residenti, che godano del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione ed Enti, ditte e persone giuridiche che siano communque interesati allo sviluppo dell'industria Turistica.


ART.6

I soci effetivi possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti, ed aggregati.

Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua il cui importo è stabilito dall'assemblea.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, conferiscono contribuzioni straordinarie.

Sono soci benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefici morali e materiali all'associazione.

Sono soci aggregati i minori degli anni 18 che sono tenuti al pagamento di una quota annua di importo inferiore a quelo stabilito per i soci ordinari.


ART.7

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione devono dare l'adesione per iscritto.

Sulle ammissioni di nuovi soci decide il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco.

Eventuali cause di non ammissione, limitate alla mancanza di requisiti civili e politici, dovranno essere motivate agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Contro la decisione che respinge la domanda d'ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Non possono esssere accetati nuovi soci nei 90 giorni precedenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.


ART.8

Tutti i soci hanno diritto al voto fatta accezione per i soci aggregati che hanno voto consultivo.

Per la elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno un'anno.

I soci aggregati non possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell'Associazione, e frequentarne i locali, nonchè usufruire del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita offerta dell'associazione.


ART.9

La qualità di socio si perde per dimissione, morosità ultrabiennale ed indegnità. Contro il provedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.10

Gli organi dell'associazione sono:

  • L'Assemblea generale dei soci;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il presidente;
  • Il Collegio dei revisori dei conti;
  • Il Collegio dei probiviri.
  1. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
    ART.11
  1. I soci sono convocati una volta all'anno dal presidente in Assemblea Generale ordinaria e tutte le volte che occorra in forma straordinaria, mediante avviso, di almeno otto giorni prima, possibilmente a domicilio, e sempre con manifesto affisso all'esterno della sede e all'albo del Municipio o con altra forma di pubblicità di uso locale.


    ART.12

    L'Assemblea Generale dei Soci ha tuuti i poteri neccessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

    • elegere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei probiviri;
    • approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
    • decide sulle direttive dell'Attività dell'Associazione;
    • delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno un quarto dei Soci.

    I Soci possono fare in assemblea, tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento della Associazione e lo sviluppo delle attività turistiche locali.


    ART.13

    I Soci sono riuniti in Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione,o quando ilConsiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, lo ritenga neccessario, o quando sia richiesta la convocazione con domanda firmata da almeno un quarto dei soci .


    ART.14

    Copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale viene inviata all'Assessorato regionale al turismoed all'organo Regionale rappresentativo delle Associazioni Turistiche Pro Loco (UNPLI), che possono far partecipare all'Assemblea un proprio rappresentante senza diritto di voto.


    ART.15

    L'Assemblea Generale è regolamente costituita, in prima convocazione, con la presenza la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per le variazioni dello statuto per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti all'Associazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giono della seconda convocazione che può avere luogo, anche nello stesso giorno fissato per la prima, un'ora dopo.


    ART.16

    L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segrettario e due scruttatori. Godono del diritto all'elettorato, attivo e passivo, i soci che abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso e i soci benemeriti.

    Il Socio può farsi rappresentante in assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio

    Il Presidente dell'associazione che termina il proprio mandato, non può presiedere l'Assemblea convocata per la elezione degli organi dell'Associazione.
    ART.17

    Nell'assemblea Generale ordinaria, il Presidente dell'Associazione, fa la relazione sull'attività svolta e la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione e da la lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

    I Soci possono fare tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell'Associazione e per lo sviluppo delle attività turistiche locali.

  2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
    ART.18

    I membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di almeno sette, sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, fra i soci che abbiano almeno un anno di anzianità associativa. Del consiglio fanno parte inoltre di diritto, con voto deliberativo,almeno due Rappresentanti del Comune di cui uno della minoranza.

    Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Tutte le funzioni dei membri del consiglio sono gratuite.

    Gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provede alla sostituzione con il primo o con i successivi dei non eletti, quali risultano dallo scruttinio di votazione dell'Assemblea.

    In mancanza l'Assemblea provederà alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perchè proveda alla sostituzione dei mancanti.


    ART.19

    Il consiglio è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non risevate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

    • delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei soci;
    • studia i problemi locali;
    • delibera circa l'indirizzo e lo svolgimento della attività dell'Associazione;
    • predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con le relative relazioni,da sottoporre all'Assemblea;
    • autorizza in caso di neccessità, lo storno di fondi da un capitolo all'altro del fondo di riserva;
    • delibera sull'acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;
    • delibera sulle liti attive e passive;
    • nomina gli eventuali impiegati, determinandone le attribuzioni e gli emolumenti;
    • deibera, con decisione con decisione motivata ed entro sessanta giorni dalla presentazione, sulle eventuali cause di non ammissione dei nuovi soci nell'Associazione. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo tale deliberazione deve essere adottata entro il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni medesime
    • autorizza i prelevamenti di somme dal fondo di riserva e, in caso di improrogabile neccessità, variazioni di bilancio nei limiti di un importo complessivamente non superiore ad un quarto del totale generale del bilancio originariamente approvato dall'Assemblea.

    Le deliberazioni consigliari relative a detti prelevamenti e variazioni di bilancio sono sottoposte all'Assemblea generale nella prima seduta utile, rispettivamente per conoscenza e per rattifica.


    ART.20

    Il consiglio si riunisce almeno una volta al mesedietro invito del presidenteo quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta

    Gli avvisi di convocazione sono inviati ai Consiglieri con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della riunione.

    Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Non potranno essere discuste proposte non iscritte all'ordine del giorno a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendo immediatta trattazione.

    Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi Presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificto motivoviene considerato decaduto; alla sua sostituzione si prevede ai sensi del precedente art.18.


    ART.21

    Una copia dell'avviso di convocazione del consiglio viene inviata all'Assessorato Regionale delTurismoche può far presenziare alla riunione del consiglio un proprio Rappresentante

  3. DELLA PRESIDENZA
    ART.22

    Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, da un Consigliere da lui designato.

    Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell'Associazione non espessamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali.

    In particolare convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea; Redigee gli ordini del giorno; dispone per gli atti occorrenti per l'esplicazione delle attività dell'Associazione; assume provedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio.

  4. DEL COLLEGIO DEI REVISORI
    ART.23

    Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, eletti fra i soci dell'Assemblea.

    I Revisori durano in carica quattro anni.

    Essi esaminano periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale, redigendo ogni volta apposito verbale.

    Esaminando in particolare, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, formulando in proposito relazione che deve essere letta all'Assemblea dei soci.

    Se invitati dal Presidente, possono presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione

  5. DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
    ART.24

    Il Colleggio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno nominato dal comune e due supplenti eletti dall'Assemblea.

    Il Colleggio dei Probivir nomina tra i membri effettivi il proprio Presidente che dura in carica quattro anni.

    Il Colleggio dei Probiviri, ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli Soci, tra gli organi sociali, fra gli organi sociali e i soci.

    Il Colleggio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.


    ART.25

    Il Consiglio nomina il segrettario che può essere scelto tra i Consiglieri e i Soci, e dove occorra, in base ad apposito regolamento da approvarsi dalla Assemblea, assume gli impiegati neccessari per il funzionamento dell'ufficio.


    ART.26

    Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea, delConsiglio e della Presidenza, ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro, provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali, controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.

  6. DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
    ART.27

    L'Esercizio finanziario comincia con il1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre.


    ART.28

    Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione del Colleggio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione, rispettivamente entro il 30 Novembre ed il 31 Gennaio.


    ART.29

    Il servizio di cassa dell'Associazione verrà disimpegnato da un istituto bancario, mediante ordini di incasso e mandati di pagamento, ovvero mediante conto corrente bancario o postale. Ogni operazione dovrà essere annottata su apposito registro.

    MODIFICAZIONI E SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

    ART.30

    Qualsiasi modificazione dello statuto dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale dei Soci con voto favorevole della maggioranza dei Soci iscritti e ratificata dall'Assessorato Regionale al Turismo, quindi trasmessa in copia all'Organo Regionale Rappresentativo delle Associazioni Pro Loco della Sardegna.


    ART.31

    Lo scioglimento della "Pro Loco" nonpotrà essere deliberato che dall'Assemblea Generale, e dovrà essere votato da almeno tre quarti dei soci iscritti.


    ART.32

    In caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno devoluti sulla base delle determinazioni assunte dall'Assessorato Regionale al Turismo.

    Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano, compatibilmente, le norme del Codice Civile che regolano le società.

Associazione Turistica Pro Loco - Via San Nicolo' - 09036 Guspini (Cagliari) - Sardegna

@eon